Art. 9.
(Gradualità delle sanzioni).

      1. Alle infrazioni lievi si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 2.500 euro, alle infrazioni gravi si applica la sanzione amministrativa da 2.500 euro a 25.000 euro, alle infrazioni molto gravi

 

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si applica la sanzione amministrativa da 25.000 euro a 50.000 euro.
      2. Nella determinazione della sanzione si deve tenere conto:

          a) delle conseguenze sociali e del danno causati dall'infrazione commessa;

          b) dell'eventuale illecito lucro o del beneficio ottenuto commettendo l'infrazione;

          c) della reiterazione o della recidività nella commissione dell'infrazione;

          d) dell'eventuale utilizzo dell'animale per commettere un precedente reato.